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Accesso civico "generalizzato"

Accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013

Che cosa è l’accesso civico generalizzato?

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riconosce a chiunque il diritto di richiedere dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del medesimo decreto. L’esercizio del diritto non è soggetto a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. L’accesso generalizzato incontra i limiti di cui all’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, volti alla tutela di interessi pubblici e privati (commi 1 e 2), nonché delle specifiche esclusioni previste dal comma 3 del medesimo articolo.


Modalità di presentazione della richiesta

Le istanze di accesso civico generalizzato possono essere inoltrate secondo le seguenti modalità (nel rispetto del Regolamento allegato):

  1. Portale dedicato (modalità ordinaria consigliata).

Attraverso la piattaforma telematica, autenticandosi tramite SPID/CIE, disponibile al link: https://consap.accessocivico.eu/  

  1. Posta elettronica certificata

L’istanza può essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo
consap@pec.consap.it all’attenzione del Servizio Audit, Compliance, Risk Management e Privacy, allegando copia non autenticata (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità, utilizzato il seguente modulo:

Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato


Svolgimento del procedimento

In assenza di soggetti controinteressati, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, mediante provvedimento espresso e motivato.


Controinteressati

Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, rivestono la qualifica di controinteressati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi:

  1. protezione dei dati personali, secondo la disciplina vigente;
  2. libertà e segretezza della corrispondenza;
  3. interessi economici e commerciali, inclusi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali.

I controinteressati possono presentare opposizione motivata entro 10 giorni dalla comunicazione della richiesta, attraverso:

  1. Portale dedicato (modalità ordinaria consigliata).

Attraverso la piattaforma telematica, autenticandosi tramite SPID/CIE, disponibile al link: https://consap.accessocivico.eu/ 

  1. Posta elettronica certificata

L’istanza può essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo consap@pec.consap.it all’attenzione del Servizio Audit, Compliance, Risk Management e Privacy, allegando copia non autenticata (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità, utilizzato il seguente modulo:

Modulo opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso civico generalizzato


Riesame in caso di diniego, ritardo o accoglimento non condiviso

Il richiedente – in caso di ritardo, mancata risposta, diniego totale/parziale – e i controinteressati – in caso di accoglimento dell’istanza nonostante l’opposizione – possono proporre istanza di riesame con le seguenti modalità:

1.        Portale dedicato (modalità ordinaria consigliata).

Attraverso la piattaforma telematica, autenticandosi tramite SPID/CIE, disponibile al link: https://consap.accessocivico.eu/ 

2.        Posta elettronica certificata

L’istanza di riesame può essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo PEC al RPCT all’indirizzo responsabileanticorruzione@pec.consap.it allegando copia non autenticata (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità, utilizzato il seguente modulo:

Modulo riesame alla richiesta di accesso civico generalizzato

Modulo riesame del controinteressato alla richiesta di accesso civico generalizzato

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare la richiesta di riesame e a decidere in merito alla stessa.

Avverso la decisione sul riesame è possibile proporre ricorso al T.A.R., ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).

Documenti allegati
Allegati
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Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso (2582.52 KB)

Data di creazione: 21/05/2025
Data di ultima modifica: 04/03/2026